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STATUTO NAZIONALE DI AZIONE GIOVANI
CAPO I - FINALITA', SIMBOLI E NORME DI ADESIONE
Art. 1 (finalità)
"AZIONE GIOVANI" è il movimento unico e ufficiale
dei giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza
Nazionale, ispirato a ad una visione spirituale della vita, avente
la finalità di garantire la dignità e gli interessi
di tutti i giovani italiani. Azione Giovani si impegna a diffondere
nelle nuove generazioni il movimento dell'identità nazionale
nella più vasta prospettiva europea, in coerente adesione
ai valori tradizionali del nostro popolo.
Art. 2 (emblema e bandiera)
L' emblema di A.G. è composto dalla fiaccola tricolore e
dalla dicitura Azione Giovani. Ogni uso non conforme dell’emblema
ufficiale deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.
Art. 3 (limiti di età)
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e
i 30 anni compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici.
L’iscrizione è consentita anche a coloro che pur non
avendo compiuto i 14 anni risultano iscritti alle scuole medie-superiori.
Per i Dirigenti Nazionali ed i membri dell’Esecutivo il limite
di età è elevato a 35 anni. Il Presidente Nazionale
dura in carica ed è rieleggibile fino al compimento del 35°
anno di età. Raggiunti i limiti di età le cariche
nazionali decadono e non sono più rinnovabili. Gli iscritti
di A. G. che ricoprono le cariche di Presidente Provinciale, Coordinatore
Regionale, Dirigente Nazionale e Membro dell’Esecutivo hanno
l’obbligo di regolarizzare la loro iscrizione ad A.N.
CAPO II - GLI ORGANI POLITICI
Art. 4 (Circoli)
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto
da almeno 10 membri riuniti per affinità territoriale, ambientale
o tematica. La costituzione del circolo è approvata dal Presidente
Provinciale. Nel caso di mancata approvazione il Presidente Provinciale
inoltra con proprio parere la richiesta alla Direzione Nazionale
che decide a maggioranza degli aventi diritto, sentita la Commissione
Tesseramento.
Organi del circolo sono: il Presidente, il direttivo e l’assemblea
degli iscritti. Il Presidente del circolo viene indicato dall’assemblea
degli iscritti e nominato dal Pres. Prov. Nel caso di più
circoli esistenti nello stesso Comune il Pres. Prov. di concerto
col Coord Reg può nominare un Coordinatore Comunale, sentito
il parere dei presidenti di circolo. Nei Comuni in cui non siano
costituiti Circoli di Ag il Pres. Prov., può designare un
fiduciario. Possono essere costituiti circoli anche fuori dal territorio
della Repubblica Italiana, la ratifica viene fatta dal Presidente
Nazionale di AG.
Art. 5 (Presidenti Provinciali)
I Circoli sono federati di norma nei corrispondenti coordinamenti
provinciali di A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo
Provinciale di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N.
Sono organi provinciali: il Presidente Provinciale, il Direttivo
e la Conferenza Provinciale dei quadri dirigenti. Il Presidente
Provinciale nomina e presiede le riunioni di un Direttivo Provinciale
composto da non più di venti membri. Il Presidente Provinciale
di Azione Universitaria, ovvero il coordinatore territoriale di
Au nel caso in cui la sede universitaria non sia sede d’Ateneo,
è componente di diritto del Direttivo provinciale. Il Presidente
provinciale di Au è Vicepresidente provinciale di Azione
Giovani di diritto. La ratifica del Direttivo Provinciale spetta
al Presidente Nazionale, e si dà per acquisita in mancanza
di comunicazioni avverse dopo 30 gg dall'invio della richiesta.
I membri dell’Esecutivo Nazionale ed i Dirigenti Nazionali
partecipano, senza diritto di voto, ai direttivi provinciali della
federazione in cui sono iscritti; il Coordinatore regionale può
partecipare ai direttivi provinciali delle federazioni che ricadono
nella propria regione. Il Presidente Provinciale, nell’ambito
del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà
esecutiva e autonomia organizzativa e politica nel territorio di
propria competenza. Il Presidente Provinciale dura in carica tre
anni e viene eletto dall' Assemblea degli iscritti. Alla scadenza
del mandato il Pres. Prov. uscente convoca il Congresso Provinciale,
nel caso di inerzia dello stesso alla convocazione provvede il Coordinatore
Regionale ovvero il Presidente Nazionale. Il Pres. Prov. raccoglie
il tesseramento annuale e le relative quote di adesione, ne invia
per conoscenza una copia al Coordinatore Regionale e ne cura l’inoltro
alla Direzione Nazionale.
Il Pres. Prov. può, con motivazione scritta da allegare
al tesseramento, negare la ratifica dell'adesione individuale nei
casi in cui ritenga opportuno adottare tale provvedimento. In tal
caso curerà comunque l'inoltro delle domande in sospeso sulle
quali deciderà il Presidente Nazionale, sentita la Commissione
Tesseramento. Qualunque procedura di raccolta del tesseramento differente
rispetto a quella sopra descritta si considera illegittima e non
sanabile. Il Pres. Prov. convoca e presiede la Conferenza Provinciale
dei quadri di AG, organo consultivo composto dai membri dell’Esecutivo
Nazionale, della Direzione Nazionale, del Coordinamento Regionale,
del Direttivo Provinciale, dai presidenti di circolo, dagli eletti
dai coordinatori comunali, da tutti gli eletti negli Enti Locali
iscritti ad AG, da tutti gli eletti nelle Università iscritti
ad Azione Universitaria, dagli eletti nelle scuole, dai responsabili
provinciali di organizzazioni ed associazioni che insistono sul
territorio provinciale ed esprimono, nei settori di loro competenza,
la medesima visione metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione
di un protocollo d’intesa con il direttivo provinciale.
Art. 6 (Coordinatori Regionali)
Nell’ambito di una stessa regione è istituito il Coordinamento
Regionale. Il Coordinatore Regionale viene eletto dai Presidenti
Provinciali di AG e di AU eletti che insistono sul territorio regionale,
dai Dirigenti Nazionali di Azione Giovani eletti all’Assemblea
Nazionale iscritti in una delle federazioni provinciali di
A.G. costituenti la regione, dal Coordinatore regionale uscente,
se eletto.
Sono organi regionali: il Coordinatore, il Coordinamento e la Conferenza
Regionale dei quadri dirigenti. Il Coordinatore Regionale esercita
funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attuazione
della linea politica determinata dalla Direzione Nazionale. Il Coord.
Reg. riferisce periodicamente in tal senso all'Esecutivo Nazionale.
Il Coordinamento Regionale è composto dal Coord. Reg., dai
membri dell’Esecutivo Nazionale, dai Dirigenti Nazionali,
dai Presidenti Provinciali della regione, da cinque componenti nominati
dal Coordinatore Regionale.
Il Coord. Reg. rimane in carica per tre anni. La Conferenza Regionale
dei quadri, organo consultivo, è composta da tutti i componenti
del Coordinamento regionale, dal coordinatore territoriale di Au
nel caso in cui la sede universitaria non sia sede d’Ateneo
da tutti gli eletti di AG negli Enti Locali, da tutti gli eletti
nelle università iscritti ad Azione Universitaria, nelle
scuole, dai responsabili regionali di organizzazioni ed associazioni
che insistono sul territorio regionale ed esprimono, nei settori
di loro competenza, la medesima visione metapolitica del Movimento,
previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Coordinamento
Regionale.
Art. 7 (Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina
gli indirizzi politici generali del Movimento, esamina e approva
i bilanci preventivi e consuntivi. Approva a maggioranza dei 2/3
degli aventi diritto al voto le modifiche al presente statuto. E'
costituita da sessanta membri, trenta eletti dal Congresso Nazionale
e trenta nominati dal Presidente Nazionale, di cui 10 in ragione
del premio di maggioranza.
I componenti dell’Esecutivo Nazionale ed i Coordinatori Regionali
partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione,
alla quale sottopongono periodicamente i loro programmi e le loro
considerazioni.
Partecipano ai lavori della Direzione nazionale, senza diritto
di voto, i responsabili nazionali di organizzazioni ed associazioni
che esprimono, nei settori di loro competenza, la medesima visione
metapolitica del Movimento, previa sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con la Direzione nazionale.
La Direzione Nazionale è presieduta e convocata, d’intesa
con il Presidente Nazionale, da un Presidente della Direzione Nazionale
che viene eletto dalla Direzione Nazionale a maggioranza. Il Presidente
della Direzione Nazionale redige l’ordine del giorno e garantisce
il corretto svolgimento dei lavori. La Direzione Nazionale è
validamente convocata in presenza della metà più uno
dei suoi componenti. La direzione nazionale costituisce al
suo interno l’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente
e da due vice presidenti.
Il Dirigente Nazionale che non dovesse presentarsi per tre sedute
consecutive alle riunioni della Direzione Nazionale (intendendo
per seduta l’intero arco della stessa), senza aver addotto
giustificati motivi, decade automaticamente.
La Dir. Nazionale, a tre anni dalla celebrazione del Congresso
Nazionale, richiede al Presidente Nazionale A.N. l’indizione
di un nuovo Congresso.
Art. 8 (Esecutivo Nazionale)
L' Esecutivo Nazionale, organo che ha il compito di attuare la
politica del movimento, è composto da un massimo di venticinque
membri nominati dal Presidente Nazionale e ratificati dalla Direzione
Nazionale. Ne fa parte di diritto il Presidente Nazionale di Azione
Universitaria ed il responsabile nazionale per la politica studentesca.
Le deleghe ed i dipartimenti sono direttamente assegnati dal Presidente
Nazionale a singoli membri dell’esecutivo in ragione delle
specifiche competenze di ognuno relativamente alle questioni di
particolare rilevanza politica, sociale e culturale. Nel caso
di rimozione ad opera del Presidente Nazionale dall’incarico
di membro dell’Esecutivo Nazionale il componente rimosso viene
integrato nella Direzione nazionale senza conseguenze a carico dei
dirigenti surrogati. In questo caso è fatto obbligo al Presidente
Nazionale di procedere alla sostituzione individuando il sostituto
nell’ambito della Direzione stessa, fatto salvo il numero
massimo complessivo di 60 Dirigenti Nazionali.
Art. 9 (Presidente Nazionale)
Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale, rappresenta
in ogni sede, politicamente e giuridicamente, le finalità
e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo Nazionale.
Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo i relativi incarichi così
come previsto dall'articolo 8. Il Pres. Naz. di A.G. delibera sui
ricorsi concernenti il tesseramento previa istruttoria della Commissione
Tesseramento.
Il Pres. Naz. di A.G. può essere rimosso dal suo incarico
dal Presidente Nazionale di A.N. Richiesta in tal senso può
essere rivolta al Presidente Nazionale di A.N. dai tre quarti della
Direzione Nazionale.
Art. 10 (Assemblea Nazionale)
Il Congresso Nazionale è l'organo supremo di A.G., elegge
il Presidente Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed
esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati elettivi di diritto al Congresso Nazionale:
il Presidente Nazionale uscente;
i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg);
i Coordinatori Regionali eletti;
i Presidenti Provinciali di A.G. eletti;
i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria eletti.
Sono delegati elettivi:
i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale
ai votanti delle relative assemblee.
Sono invitati al Cong. Naz. gli iscritti ad A.G. eletti al CNSU,
nel parlamento nazionale e nei consigli regionali.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti
in prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum
in prima votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi
due.
I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati
collegati ad un candidato alla Presidenza, con ripartizione proporzionale
dei seggi. La Direzione Nazionale è delegata ad adottare
il regolamento delle Assemblee in sintonia con le indicazioni esposte
nel presente Statuto.
Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Congresso Nazionale la
Direzione Nazionale richiede alla direzione del partito l’indizione
di un nuovo Congr. Naz.
Art. 11 (Conferenza Nazionale Quadri dirigenti)
La Conferenza Nazionale è organo consultivo convocato dal
Presidente Nazionale di A.G. per la discussione delle tematiche
politiche di attualità e la progettazione di iniziative e
campagne nazionali. Vi partecipano: Presidenti Provinciali, Coordinatori
Regionali, Dirigenti Nazionali e membri dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 12 (Azione Universitaria)
Azione Universitaria è l’unico movimento universitario
deputato a portare avanti la politica di Azione Giovani nelle sedi
universitarie, e sulle tematiche universitarie anche nel tessuto
culturale, sociale ed urbano.
Tutta l’attività di Azione Universitaria è
normata dal regolamento interno di Azione Universitaria, approvato
dall’assemblea congressuale di Au, e parte integrante del
presente statuto.
Art. 12 bis (Scuole)
La sigla che Azione Giovani utilizza nelle scuole medie-superiori
è Azione Studentesca. Il Presidente Nazionale Di AG nomina
il Responsabile Nazionale di AS tra i componenti dell’Esecutivo.
Ogni Presidente Provinciale di A. G. provvede alla nomina di un
responsabile provinciale studentesco. Il responsabile nazionale
di A. S. convoca e presiede la Conferenza Nazionale di AS, organo
consultivo composto dai responsabili provinciali studenteschi.
Art. 13 (sigle parallele)
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di
associazioni parallele o di area, qualora ne ravvisi l'opportunità,
per creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più
efficaci e specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate
le competenze attribuite, i margini di autonomia organizzativa,
le relazioni istituzionali con A.G.
CAPO III COMMISSIONE DI GARANZIA E DEI
PROBIVIRI
Art. 14
La Commissione è eletta dall’Assemblea Nazionale ed
è formata da 5 membri: un presidente, il suo vice, tre componenti.
La Commissione si riunisce in via straordinaria ed esprime pareri
obbligatori, non vincolanti, sulle situazioni dove potrebbe
essere richiesto un provvedimento disciplinare di commissariamento,
sospensione o espulsione a carico di un qualsiasi iscritto.
La Commissione effettua verifiche circa la veridicità dei
fatti e provvede a relazionare per iscritto il Pres. Naz. di A.G.
L’azione disciplinare, a carico degli iscritti che non osservano
i doveri sanciti dal presente Statuto o che abbiano leso con il
loro comportamento l’immagine pubblica di A.G., può
essere promossa dal Presidente Nazionale di Ag, dai Presidenti Provinciali,
dai Coordinatori Regionali, dai Dirigenti Nazionali, dai membri
dell’Esecutivo nell’ambito del territorio di loro competenza.
I componenti l’Esecutivo, la Direzione Nazionale , i Coordinatori
Regionali, i Presidenti Provinciali possono essere deferiti alla
Commissione solo dal Presidente Nazionale.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) ammonizione e censura;
b) sospensione a tempo determinato;
c) sospensione a tempo indeterminato;
d) espulsione e conseguente destituzione
da qualsiasi incarico.
Il Presidente Nazionale può adottare nei confronti dell’iscritto
deferito, in attesa di definitiva decisione da parte dell’organo
disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a carattere cautelare.
Art. 15
Il Presidente Provinciale per gravi e giustificati motivi, può
disporre il commissariamento del Presidente del circolo, inviandone
le motivazioni al Presidente Nazionale di A.G. Opposizione al provvedimento
può essere inoltrata alla Commissione di Garanzia che riferisce
alla Direzione Nazionale.
Il Presidente Nazionale può procedere, per gravi e giustificati
motivi, al commissariamento di Presidenti Provinciali e Coordinatori
Regionali.
Il Presidente Nazionale può revocare l’incarico di
componente dell’Esecutivo. Può procedere altresì
alla revoca dei Dirigenti Nazionali previo parere favorevole della
Direzione Nazionale che si esprime a maggioranza di due terzi.
Il provvedimento di commissariamento dei Presidenti Provinciali,
dei Coordinatori Regionali e quello di revoca dei Dirigenti Nazionali
devono essere preceduti dal parere obbligatorio della Commissione
di Garanzia e dei Probiviri.
Il Presidente Nazionale di A.U., sentito il parere del Presidente
Nazionale di A.G. può procedere al commissariamento del Presidente
Provinciale di A.U. secondo le medesime modalità previste
dal presente articolo per il commissariamento del Presidente Provinciale
di A.G.
Il commissariamento ha durata massima di sei mesi, trascorsi i
quali, è convocata l’assemblea di circolo, provinciale
o regionale, sulla base dell’ultimo tesseramento ratificato.
Capo IV COMMISSIONE TESSERAMENTO
Art. 16
La Commissione è eletta dalla Direzione Nazionale ed è
composta da un Presidente, un vice presidente e tre componenti.
Il Presidente della Commissione è il Responsabile del tesseramento
nominato in seno all’Esecutivo Nazionale dal Presidente Nazionale
di AG.
La Commissione esprime parere obbligatorio, non vincolante, in
tutte le controversie relative al tesseramento ad A.G. ed alla costituzione
dei circoli.
CAPO V - INCOMPATIBILITA'
Art. 17
I membri dell’Esecutivo Nazionale sono incompatibili con
l’incarico di Dirigente Nazionale. La carica di Coordinatore
Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore
Regionale deve essere convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica
di Presidente Provinciale di A.G. è incompatibile con quella
di Presidente Provinciale di A.U.
La carica di componente della Commissione di Garanzia è
incompatibile con qualsiasi altra.
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18
La commissione di garanzia e dei probiviri è eletta dalla
Direzione Nazionale con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto
al voto.
Nelle more della convocazione del Congresso Nazionale di AU, il
Commissario Nazionale di Azione Universitaria è nominato
dal Presidente di A.G.
La Commissione Statuto eletta dal Congresso Nazionale rimane in
carica fino alla prossima scadenza statutaria per l’interpretazione
autentica del presente Statuto.
I Membri dell’Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale,
I Coordinatori Regionali, I Presidenti Provinciali eletti o nominati
in occasione del secondo congresso Nazionale mantengono il loro
incarico sino alla scadenza del proprio mandato, anche in deroga
ai limiti d’età stabiliti all’art. 3 del presente
statuto.
Roma, 28 Aprile 2004
Modificato in data 21 gennaio 2006
Commissione Nazionale Statuto
Nicola Procaccini (presidente); Ettore De Conciliis; Daniele
Porena; Fabrizio Tatarella; Daniele Romeo;
Francesco Bucciarelli ; Antonio Tisci; Alfonso Magliocco.
Il presente statuto è stato approvato all'unanimità
dalla direzione nazionale di Azione Giovani nella seduta del 28
aprile 2004 e Modificato in data 21 gennaio 2006.
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